PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sulle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali effettuate nell'ambito di procedimenti giudiziari, di seguito denominate «intercettazioni».
      2. La Commissione, in particolare, ha il compito di accertare:

          a) il numero, i motivi e la durata media delle intercettazioni, suddivise per territorio e per tipologia di reato, evidenziando le tipologie di reato per le quali sono state richieste e quelle emerse nelle sentenze definitive che hanno accertato l'esistenza del reato;

          b) gli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione per l'effettuazione delle intercettazioni negli ultimi dieci anni;

          c) i meccanismi e le responsabilità che rendono possibile la diffusione dei contenuti delle medesime intercettazioni, con particolare riferimento a quelle che non presentano profili di rilevanza penale, la cui diffusione rappresenta una palese violazione del diritto alla riservatezza dei cittadini;

          d) le modalità esecutive, organizzative e logistiche con cui le società private, a ciò autorizzate dall'autorità giudiziaria, effettuano le intercettazioni.

      3. La Commissione formula eventuali proposte per evitare un uso improprio delle intercettazioni.
      4. La Commissione riferisce al Parlamento sull'attività svolta al termine dei

 

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suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno.
      5. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente almeno in un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. L'ufficio di presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

Art. 3.
(Audizioni a testimonianza).

      1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a

 

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testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      2. Per i segreti di Stato, di ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.
      3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Segreto).

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

 

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      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'apporto di esperti, di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di qualsiasi dipendente pubblico. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro della giustizia e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno designato dal Ministro dell'interno.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.